Le novità della Legge di Bilancio 2026 per i contratti di rete agricoli
La Legge n. 199/2025 (G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025, S.O. n. 42/L), meglio nota come Legge di Bilancio 2026, introduce un’importante novità per il settore agricolo.
Con il comma 157 dell’art. 1, viene modificata la disciplina dei contratti di rete tra imprese agricole, eliminando il divieto di cessione dei prodotti tra retisti dopo l’attribuzione originaria del raccolto.
Si tratta di un intervento che amplia la flessibilità operativa delle reti agricole e supera un vincolo che negli anni aveva creato non poche criticità applicative.

La versione “agricola” del contratto di rete
Successivamente il Legislatore ha introdotto una declinazione specifica per il settore primario.
L’art. 1-bis, comma 3, D.L. 91/2014 prevede infatti che:
la produzione agricola ottenuta con attività svolte in comune possa essere divisa in natura tra i partecipanti, con attribuzione a titolo originario della quota spettante a ciascuno.
In sostanza
Si crea una sorta di:
“compartecipazione agraria evoluta”
applicabile anche a colture perenni come:
- vigneti
- oliveti
- frutteti
e non solo alle colture stagionali previste dalla disciplina tradizionale.
Le criticità emerse nel tempo
Questa attribuzione “a titolo originario” del raccolto, pur favorendo:
- condivisione del know-how
- aggregazione tra PMI agricole
- efficientamento produttivo
presentava un possibile rischio:
⚠ utilizzi elusivi rispetto al principio di prevalenza dei prodotti propri
Per questo motivo intervenne l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 75/E/2017, delimitando rigorosamente l’ambito applicativo.
Le condizioni fissate dall’Agenzia (prima della riforma)
L’acquisto a titolo originario era ammesso solo se:
- tutti i retisti svolgevano attività agricola principale
- i terreni erano messi in comune obbligatoriamente
- gli apporti erano equivalenti e proporzionati
- vietata la monetizzazione delle spettanze
- ripartizione proporzionale al contributo
- divieto di successiva cessione tra retisti
Quest’ultimo punto costituiva il vincolo più limitante, perché impediva scambi interni anche quando economicamente e organizzativamente razionali.

La novità della Legge di Bilancio 2026
Eliminato il divieto di cessione tra retisti
La nuova norma:
- cancella l’ultima condizione prevista dalla prassi dell’Agenzia
- consente la cessione dei prodotti anche tra imprese aderenti alla rete, dopo l’attribuzione originaria
Cosa cambia concretamente?
Dopo la ripartizione:
- il prodotto diventa bene proprio del singolo retista
- può essere ceduto liberamente
- anche agli altri partecipanti alla rete
Perché il divieto non era coerente con la norma
Il limite introdotto nel 2017:
- non trovava un chiaro fondamento normativo
- risultava solo prudenziale
- contrastava con la natura giuridica del prodotto
Infatti, come già riconosciuto dalla stessa Agenzia (anche ai fini IVA):
una volta assegnato, il prodotto è a tutti gli effetti “proprio” del retista
e quindi liberamente commerciabile.
Conclusioni
Impatto operativo
L’intervento:
- semplifica la gestione delle reti agricole
- aumenta la flessibilità commerciale
- riduce vincoli burocratici
- rende lo strumento più aderente alle reali esigenze delle imprese
In prospettiva
La modifica rafforza il contratto di rete agricolo come leva di aggregazione e crescita, favorendo modelli cooperativi più efficienti e moderni.
